Le presenti Condizioni Generali per l’acquisto di beni e l’esecuzione di servizi (“Condizioni Generali”) regolano la fornitura dei beni e/o l’esecuzione dei servizi descritti e quotati nell’ordine di acquisto (di seguito “Ordine”), allegato alle presenti Condizioni Generali, da parte della società ivi indicata come fornitore / provider (di seguito “Società”) per A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., con sede legale in Via Rosolino Pilo 4, Firenze, Italia (di seguito “Menarini”).
Le presenti Condizioni Generali e l’Ordine di seguito congiuntamente denominate “Contratto”.
La Società e Menarini di seguito individualmente denominate “Parte” e congiuntamente “Parti”.
1. Oggetto
1.1. La Società si impegna a consegnare a Menarini i beni e/o eseguire i servizi dettagliatamente descritti nell’Ordine, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’Ordine stesso, delle presenti Condizioni Generali - ove applicabili - e di ogni normativa di volta in volta applicabile.
1.2. La Società dichiara e garantisce di non trovarsi in alcuna situazione di impedimento, né giuridico né di fatto, all’adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto e di disporre delle competenze, dei mezzi, delle strutture, del personale e quant’altro necessario per la corretta fornitura dei beni e/o esecuzione dei servizi.
1.3. Nella misura in cui la Società utilizzi qualsiasi sistema di intelligenza artificiale come strumento o componente (“IA”) per l’esecuzione dei servizi o la generazione dei Risultati (come di seguito definiti), la Società sarà pienamente responsabile nei confronti di Menarini per la conformità dell'IA alle leggi e ai regolamenti applicabili e per la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità di qualsiasi output generato dalle interazioni della Società con l'IA che possa essere utilizzato in relazione ai servizi e/o ai Risultati. La Società rimarrà responsabile nei confronti di Menarini per la sicurezza di qualsiasi Informazione Confidenziale (come di seguito definita) che possa essere utilizzata all'interno dell'IA o caricata su di essa, in conformità con l’Articolo 3 del presente Contratto. In nessun caso la Società potrà utilizzare un'IA che: (i) utilizzi le Informazioni Confidenziali di Menarini caricate nell'IA per migliorare l'IA stessa, salvo previa ed espressa autorizzazione scritta di Menarini; (ii) possa mettere a rischio i diritti di proprietà intellettuale di Menarini.
2. Corrispettivo
Quale corrispettivo per la consegna dei beni e/o per l’esecuzione dei servizi, Menarini si impegna a corrispondere alla Società le somme dettagliatamente indicate nell’Ordine, secondo i termini di pagamento ivi indicati.
3. Confidenzialità
3.1. La Società si impegna a mantenere il presente Contratto e tutte le informazioni ricevute da Menarini ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (di seguito “Informazioni Confidenziali”) nel più stretto riserbo, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Menarini ed a non utilizzarle per finalità diverse dall’esecuzione del presente Contratto. Resta inteso tra le Parti che la Società potrà divulgare le suddette Informazioni Confidenziali ai propri dipendenti (di seguito “Personale”), nei limiti in cui la divulgazione a questi soggetti risulti essere strettamente necessaria per l’esecuzione del presente Contratto. Resta inteso che la Società dovrà ottenere dal proprio Personale a cui verranno divulgate le Informazioni Confidenziali l’impegno a trattare tali Informazioni Confidenziali secondo regole di confidenzialità e non-uso non meno stringenti di quelle contenute nel presente Articolo 3. La Società sarà responsabile per qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali ad opera del proprio Personale. Menarini avrà il diritto di divulgare l'esistenza e il contenuto del presente Contratto, così come ogni informazione eventualmente ottenuta dalla Società, alle proprie società affiliate, ai propri partner e appaltatori e ai partner e appaltatori delle proprie società affiliate.
3.2. Gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto non si applicheranno a quelle Informazioni Confidenziali che: (i) al momento della loro comunicazione da parte di Menarini siano già note al pubblico; (ii) dopo la loro comunicazione da parte di Menarini divengano note al pubblico per mezzo di pubblicazioni o altrimenti, eccetto il caso di violazione del presente Contratto da parte della Società; (iii) siano già in possesso della Società al momento della loro comunicazione da parte di Menarini, purché tali informazioni non siano state acquistate, direttamente o indirettamente, da Menarini; e (iv) siano pervenute legittimamente alla Società da terzi, purché non si tratti di terzi che avevano ricevuto tali informazioni, direttamente o indirettamente, da Menarini. La Società dovrà fornire adeguata prova dell’applicabilità delle sopra descritte circostanze.
3.3. Alla scadenza del presente Contratto o, se antecedente, alla data di recesso o risoluzione dello stesso, la Società dovrà prontamente restituire a Menarini ogni documento incorporante Informazioni Confidenziali, senza trattenerne alcuna copia.
3.4. Gli obblighi di segretezza e di non-uso di cui al presente Contratto rimarranno vincolanti, oltre che per tutto il periodo di durata del presente Contratto, finché ogni singola parte delle Informazioni Confidenziali non ricadrà in una delle esclusioni di cui al precedente Articolo 3.2.
3.5. La Società gestirà i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e informativi utilizzati nell'esecuzione dei servizi e preverrà o minimizzerà l'impatto degli incidenti sui servizi e/o sui Risultati. Con riferimento alle Informazioni Confidenziali di Menarini divulgate ai sensi del presente Contratto, la Società dichiara e garantisce di aver implementato e si impegna a mantenere in vigore fino a quando le Informazioni Confidenziali di Menarini saranno conservate:
(a) un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (inclusa, a titolo esemplificativo, la crittografia in transito e a riposo) e i relativi processi di controllo e monitoraggio per garantire che la sicurezza delle informazioni sia gestita in conformità con esso;
(b) misure appropriate per proteggere la sicurezza delle Informazioni Confidenziali fisiche ed elettroniche (incluse, a titolo esemplificativo, la protezione da incendi e acqua, la prevenzione di temperature estreme, l'alimentazione di emergenza per le aree pertinenti e la protezione dell'accesso - per le Informazioni Confidenziali fisiche - e la protezione antivirus, la protezione dell'interfaccia, il rilevamento degli attacchi, il backup dei dati e la registrazione - per le Informazioni Confidenziali elettroniche);
(c) un processo di gestione degli incidenti di sicurezza; e
(d) un piano di disaster recovery completo per garantire, tra l'altro, la continuità dei servizi. Tale piano dovrà includere: (i) backup regolari e sicuri di tutte le Informazioni Confidenziali di Menarini, incluse le Informazioni Confidenziali (se presenti) relative all'utilizzo dei servizi o dei Risultati da parte di Menarini; (ii) la capacità di recuperare e ripristinare prontamente dette Informazioni Confidenziali in caso di incidente di sicurezza, interruzione significativa o compromissione dei servizi; (iii) misure per prevenire qualsiasi perdita, cancellazione, corruzione o alterazione delle Informazioni Confidenziali dei servizi, comprese le informazioni relative all'utilizzo dei servizi o dei Risultati da parte di Menarini, e (iv) test periodici, almeno annuali, per convalidare l'efficacia del piano di disaster recovery. La Società fornirà a Menarini una copia dei risultati di questi test su richiesta di Menarini.
Su richiesta di Menarini, la Società fornirà a Menarini copie dei suddetti sistemi, misure, processi e piani.
La Società dichiara e garantisce che il suo Personale è in possesso le competenze e l'esperienza appropriate ed è adeguatamente formato per conformarsi al presente Contratto e ai requisiti di sicurezza qui stabiliti. La Società adotterà misure appropriate per gestire i rischi della catena di approvvigionamento relativi alla fornitura dei servizi e/o all'utilizzo dei Risultati da parte di Menarini, inclusi i rischi riguardanti i rapporti con i suoi fornitori, fornitori terzi o subappaltatori. Senza indebito ritardo, una volta a conoscenza e in conformità con i requisiti di segnalazione degli incidenti delle leggi e dei regolamenti sulla sicurezza delle reti e delle informazioni - inclusa, a mero titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2555/2022 e s.m.i. - applicabili a Menarini, la Società informerà Menarini per iscritto di qualsiasi incidente di sicurezza delle informazioni, potenziale o effettivo che sia o che possa essere rilevante per le Informazioni Confidenziali di Menarini o per i servizi. Tale comunicazione dovrà includere tutti i dettagli e la documentazione pertinenti disponibili al momento, incluso qualsiasi potenziale impatto transfrontaliero. La Società fornirà qualsiasi ulteriore informazione riguardante l'incidente, come ragionevolmente richiesto di Menarini. Ai fini del presente Articolo 3.5, "sicurezza delle informazioni" e "sicurezza" significano la riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché l'integrità, la disponibilità e l'autenticità di qualsiasi informazione, comprese le Informazioni Confidenziali
4. Proprietà dei beni, risultati dei servizi e diritti di proprietà intellettuale
4.1. In caso di fornitura di beni da parte della Società, i beni saranno di proprietà esclusiva di Menarini.
4.2. In caso di esecuzione dei servizi da parte della Società, tutti i risultati, le idee, le invenzioni, i dati, le informazioni, le elaborazioni, le scoperte, le invenzioni, le analisi, le soluzioni derivanti dall’esecuzione dei servizi ed ogni relativo diritto di proprietà intellettuale ("Risultati") saranno di esclusiva proprietà di Menarini. I Risultati dovranno essere considerati Informazioni Confidenziali di Menarini e dovranno essere trattati in conformità all’Articolo 3 sopra. La Società riconosce espressamente i diritti esclusivi di proprietà intellettuale di Menarini sui Risultati, rinunciando espressamente sin d’ora a rivendicare qualsiasi diritto, titolo o pretesa su di essi. La Società assegnerà qualsiasi Risultato a Menarini.
4.3. Fatta eccezione per i casi espressamente stabiliti nel presente Contratto, nessuna delle Parti vende, concede in licenza o trasferisce all’altra Parte qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato, concepito o ridotto in pratica prima della data di entrata in vigore del presente Contratto o al di fuori e indipendentemente dall'ambito di applicazione del presente Contratto.
5. Beni e servizi difettosi
5.1. I beni consegnati e/o i servizi eseguiti dalla Società dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nell’Ordine e dovranno essere privi di difetti, errori, omissioni inadempienze o vizi.
5.2. Menarini si impegna a notificare alla Società qualsiasi vizio dei beni consegnati o qualsiasi errore, omissione o inadempienza nell’esecuzione dei servizi entro sessanta (60) giorni dalla scoperta del vizio e/o dell’errore, omissione o inadempienza. In tal caso, la Società dovrà - ad insindacabile discrezione di Menarini, senza pregiudizio di ogni altro rimedio di cui Menarini possa aver diritto di avvalersi e senza che ciò valga da limitazione della responsabilità della Società - porre in essere una delle seguenti attività: (i) correggere il vizio o sostituire il bene, o correggere o ripetere la parte non conforme dei servizi, senza ritardo ed a propria cura, responsabilità e spese; o (ii) rimborsare a Menarini quanto già eventualmente pagato per la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi.
6. Clausola di manleva
6.1. La Società si impegna a risarcire, difendere, mantenere indenne e manlevata Menarini, i suoi affiliati e il suo Personale da e contro ogni perdita, spesa, costo (incluse ragionevoli spese legali), responsabilità, danno o reclamo di terzi in caso di: (i) dolo o colpa della Società; (ii) inadempimento del presente Contratto da parte della Società; e/o (iii) qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dai beni forniti o dai servizi eseguiti dalla Società ai sensi del presente Contratto.
6.2. Menarini si impegna a risarcire, difendere, mantenere indenne e manlevata la Società, i suoi affiliati e il suo Personale da e contro ogni perdita, spesa, costo (incluse ragionevoli spese legali), responsabilità, danno o reclamo di terzi in caso di: (i) dolo o colpa di Menarini; e/o (ii) inadempimento del presente Contratto da parte di Menarini.
7. Durata, recesso e risoluzione
7.1. Il presente Contratto produrrà i propri effetti vincolanti nei confronti delle Parti a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà valido ed efficace tra le Parti fino alla completa fornitura dei beni e/o al completamento dei servizi previsti dal presente Contratto.
7.2. Menarini avrà il diritto di recedere, in qualsiasi momento ed a propria insindacabile discrezione, dal presente Contratto, dando alla Società un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
7.3. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto in caso di violazione da parte dell’altra Parte degli obblighi di cui al presente Contratto, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare la propria inadempienza entro trenta (30) giorni dalla relativa notifica.
7.4. Nel caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, fatto salvo il caso in cui la risoluzione sia imputabile alla Società, Menarini pagherà alla Società il corrispettivo per i beni effettivamente forniti e per i servizi effettivamente eseguiti dalla Società fino alla data del recesso o della risoluzione. In ogni caso, se applicabile, Menarini avrà diritto di ricevere tutti i Risultati dei servizi eseguiti fino al momento del recesso o della risoluzione.
8. Forza maggiore
Nel caso in cui l’esecuzione degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Contratto fosse impedita da un evento al di fuori del ragionevole controllo di una delle Parti (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pandemie, epidemie, guerre, incendi, esplosioni, inondazioni, tumulti popolari) e, comunque, da un evento non imputabile a negligenza o trascuratezza della stessa (di seguito “Causa di Forza Maggiore”), nessuna conseguenza e/o penalità potrà essere addebitata alla Parte inadempiente per la non osservanza dei termini e delle condizioni del presente Contratto, purché quest’ultima: (i) notifichi immediatamente all’altra Parte l’esistenza della Causa di Forza Maggiore e la presumibile durata della stessa; e (ii) si adoperi con tutti i mezzi a propria disposizione per rimuovere la Causa di Forza Maggiore, limitare gli effetti negativi sull’altra Parte e riprendere l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
9. Cessione e subappalto
Nessuna Parte potrà cedere o subappaltare in tutto o in parte il presente Contratto ad altro soggetto, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, se non previo consenso scritto dell’altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente denegato. Fermo restando quanto sopra, Menarini avrà il diritto di eseguire le proprie obbligazioni ed esercitare i propri diritti di cui al presente Contratto tramite le proprie affiliate.
10. Privacy
10.1. Le Parti riconoscono che l’esecuzione del presente Contratto non comporta nessuna attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”).
10.2. Fatto salvo quanto sopra, qualora, in qualsiasi momento, l’esecuzione del presente Contratto dovesse comportare attività di trattamento dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che agire in piena conformità con quanto disposto dalla normativa privacy in vigore (i.e. Regolamento e i provvedimenti dell’autorità di controllo / Garante per la Tutela dei Dati Personali applicabili) ed, in particolare, la corretta implementazione delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali è essenziale nell’esecuzione del presente Contratto. Le Parti, altresì, concordano che, in tale evenienza, regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa privacy, incluso il corretto inquadramento dei reciproci ruoli privacy ai sensi del Regolamento.
10.3. Ciascuna Parte riconosce che i dati personali (es. nominativi, indirizzi mail e numeri di telefono aziendali) dei propri dipendenti, collaboratori, e soggetti referenti che siano a qualsiasi titolo coinvolti nella attività di negoziazione, stipula od esecuzione del presente Contratto (collettivamente gli “Interessati”) saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare del Trattamento, per le finalità strettamente necessarie all’attività di negoziazione, stipula od esecuzione dello stesso, in conformità a quanto indicato nella rispettiva Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, ove applicabile. L’Informativa di Menarini è pubblicata sul sito www.menarini.it - sezione Privacy e la Società si impegna a portarla a conoscenza dei propri Interessati. Il presente Articolo 10.3 si applica indipendentemente dal fatto che l’esecuzione del presente Contratto comporti o meno il trattamento di dati personali.
11. Rispetto della normativa e dei regolamenti applicabili
11.1. Nell’esecuzione del presente Contratto, ciascuna Parte dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi i seguenti:
a) (Leggi Anticorruzione e Principi Etici) Ciascuna Parte dovrà rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili, quali il Decreto Legislativo 231/2001, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (“Leggi Anticorruzione”).
Ciascuna Parte dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o procedure idonee ad assicurare la conformità alle Leggi Anticorruzione (“Compliance Program”). Ciascuna Parte dichiara di non aver - direttamente o indirettamente - offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità - e si impegna ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere qualsiasi altra attività - con l’obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto.
b) (Leggi sul Commercio) Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra Parte che qualsiasi attività svolta, direttamente e indirettamente, ai sensi del presente Contratto sarà condotta in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di commercio, sia nazionali che internazionali, compresi quelli che regolano le importazioni e le (ri)esportazioni o che riguardano le sanzioni commerciali e gli embarghi, quali le risoluzioni delle Nazioni Unite, i regolamenti dell'Unione Europea, le leggi del Regno Unito e le leggi degli Stati Uniti d'America (di seguito, congiuntamente, le “Leggi sul Commercio”)
c) (Leggi sulla sicurezza delle reti e delle informazioni) Le Parti riconoscono che l’esecuzione del presente Contratto possono rientrare nell'ambito di applicazione di qualsiasi legge e regolamento in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni, compresa, a titolo esemplificativo, la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) (“Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni”). Nella misura in cui ciò sia applicabile, la Società dovrà rispettare tutti i requisiti di tali Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni, come di volta in volta modificate e implementate.
11.2. Ciascuna Parte dovrà, senza indebiti ritardi, supportare e cooperare con l’altra Parte nella preparazione di qualsiasi presentazione e nell'adempimento di qualsiasi richiesta, ispezione, controllo o indagine da parte di un'autorità competente, di un ente normativo o di un ente certificatore, nonché dei loro incaricati.
11.3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte eventuali violazioni delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi sul Commercio, delle Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni e del Compliance Program nell’esecuzione del presente Contratto.
11.4. Qualora siano contestate violazioni delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi sul Commercio, delle Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni o del Compliance Program commesse direttamente o indirettamente da parte di una delle Parti o comunque quest’ultima tenga comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente clausola, anche aggirandone il disposto, e/o abbia reso false, incomplete o inesatte dichiarazioni con riferimento ai punti che precedono, l’altra Parte potrà:
a) diffidare la Parte inadempiente al puntuale rispetto delle disposizioni applicabili. Tale diffida potrà prevedere l’applicazione di un remediation plan, a totale carico della Parte inadempiente, che preveda misure correttive necessarie a risolvere le violazioni riscontrate;
b) in caso di inadempimento della summenzionata diffida o per le violazioni non sanabili o più gravi, risolvere il presente Contratto con effetti immediati.
12. Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto è soggetto all’applicazione della legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto di attribuzione sulla legge applicabile. Le Parti faranno del loro meglio per risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse dall’interpretazione, dall’esecuzione o, comunque, in connessione con il presente Contratto. Nel caso in cui dette controversie non possano essere risolte amichevolmente entro un termine ragionevole, la controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del foro di Firenze (Italia), con esclusione di ogni altra giurisdizione.
13. Disposizioni varie
13.1. (Indipendenza delle Parti) Con il presente Contratto le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell’altra, né limitare in alcun modo l’autonomia giuridica di alcuna delle Parti, che dovranno pertanto rimanere soggetti distinti ed indipendenti. Resta inteso che il presente Contratto in nessun caso autorizza la Società ad agire quale agente o rappresentante di Menarini, né a prestare alcuna garanzia o ad assumere diritti e/o obblighi in nome e/o per conto di Menarini.
13.2. (Intero accordo) Il presente Contratto sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti relativamente all’oggetto del Contratto stesso e costituisce l’unico accordo tra le Parti sul presente oggetto.
13.3. (Invalidità di clausole) Nel caso in cui una qualsiasi disposizione contenuta nel presente Contratto dovesse essere oggetto di una dichiarazione di invalidità da parte di un’autorità competente ad emetterla, tale dichiarazione di invalidità non si estenderà alle altre disposizioni del Contratto. Le Parti si impegnano sin d’ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata invalida, in modo da sostituirla con un’altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.
13.4. (Rinuncia) Il mancato esercizio, ad opera di una delle Parti, di un qualsiasi diritto fondato su questo Contratto non verrà ritenuto rinuncia a tale diritto o ad altri diritti nascenti dal Contratto stesso, né decadenza od impedimento a far valere tali diritti in un momento successivo, salvo il caso di rinuncia espressamente formalizzata per iscritto e debitamente firmata dalla Parte rinunciante.
13.5. (Clausola di prevalenza) Nell’eventualità di discrepanze tra le presenti Condizioni Generali e l’Ordine, i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali dovranno essere considerati prevalenti.
13.6. (Modifiche) Ogni modifica alle condizioni ed ai termini indicati nel presente Contratto dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.
13.7. (Audit) Menarini, direttamente o tramite un suo incaricato, può, in qualsiasi momento durante la durata del presente Contratto, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi (salvo nei casi di ispezioni urgenti o regolamentari per le quali può essere fornito un preavviso più breve o nessun preavviso), ispezionare e effettuare un audit alla Società (compresi i suoi subappaltatori), presso le sue strutture o a distanza, allo scopo di valutare l’osservanza da parte della Società al presente Contratto, nonché a qualsiasi legge, regolamento o policy applicabile e/o l’uso da parte della Società del corrispettivo ricevuto ai sensi del presente Contratto. La Società dovrà mantenere registri completi e accurati che documentino la sua conformità al presente Contratto e dovrà rendere tali registri prontamente disponibili a Menarini su richiesta ragionevole. La Società dovrà rispondere alle richieste di informazioni o documentazione di Menarini entro cinque (5) giorni lavorativi, o entro un (1) giorno lavorativo nel caso di presentazione, ispezione, controllo o indagine di tipo normativo. La mancata risposta tempestiva a tali richieste costituisce una violazione grave del presente Contratto. Se Menarini identifica delle carenze durante un'ispezione o un audit, la Società dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per porre rimedio a tali carenze entro un termine ragionevole concordato con Menarini. Qualora le carenze non fossero sanabili o la Società non riuscisse a porvi rimedio entro i termini concordati con Menarini, Menarini avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto mediante comunicazione scritta alla Società. Tutte le informazioni ottenute da Menarini durante un'ispezione o una verifica saranno trattate da Menarini come informazioni riservate della Società.
13.8. (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni (fatta eccezione per le ordinarie comunicazioni e la corrispondenza tecnica) dovranno essere in forma scritta e dovranno essere consegnate a mano o inviate per posta certificata o per raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi sopra indicati o altrimenti indicati nell’Ordine.
13.9. (Validità delle clausole) Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7.4, 11, 12 e 13 continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia del presente Contratto per qualunque causa intervenuto.